Statuto
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI
Art.1 - E' costituita
l'associazione denominata: "SIRYO
ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LO SVILUPPO DELLA DISCIPLINA OSTETRICA".
Art.2 - L'associazione ha sede a Brescia (BS), Via Zadei n.20.
Art.3 - L'associazione non ha finalità di lucro
e si prefigge di realizzare i seguenti scopi:
a) riunire i cultori delle scienze ostetriche al fine di promuoverne
il progresso nel campo clinico, sperimentale, formativo e socio-assistenziale,
di favorire i rapporti con i professionisti di altre discipline, di
stabilire relazioni scientifiche con analoghe associazioni italiane
ed estere e di partecipare ad organismi istituzionali nazionali, regionali
e locali;
b) svolgere attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente
nei confronti degli associati con programmi annuali di attività formativa
ECM (Educazione Medica Continua);
c) collaborare con il Ministero della salute, le Regioni, le Aziende sanitarie
e gli altri organismi e istituzioni sanitarie pubbliche e private, nonché con
gli Ordini e Collegi professionali;
d) elaborare linee guida in collaborazione con l'Agenzia per i Servizi Sanitari
Regionali (A.S.S.R.) e la Federazione Italiana delle Società Medico
Scientifiche (F.I.S.M.), e promuovere trials di studio e di ricerche scientifiche
finalizzate e rapporti di collaborazione con altre società e organismi
scientifici, nazionali ed internazionali.
e)L'associazione si basa sui principi solidaristici e di aggregazione sociale, è apolitica,
apartitica, nè sindacali.
L'associazione esclude l'esercizio di attività imprenditoriali o la partecipazione
ad esse, salvo quelle necessarie per le attività di formazione continua.
L'Associazione finanzia le attività sociali solo attraverso i contributi
degli associati e/o di enti pubblici nonché di soggetti privati, con esclusione
di finanziamenti che configurino conflitto di interesse con il S.S.N., anche
se forniti attraverso soggetti collegati.
Le attività ECM vengono finanziate attraverso l'autofinanziamento e
i contributi degli associati e/o di enti pubblici e privati, ivi compresi i contributi
delle industrie farmaceutiche e produttrici di dispositivi medici, nel rispetto
dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione Nazionale per la Formazione
Continua.
Gli eventuali proventi delle attività sociali non possono, in nessun caso,
essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.
Gli eventuali avanzi di gestione saranno reinvestiti per la realizzazione delle
attività istituzionali statutariamente previste.
E' esclusa qualsiasi forma di retribuzione delle cariche sociali.
STRUTTURA
Art.4 - L'associazione può essere articolata
in Sezioni Regionali, regolate da specifiche linee guida generali definite
dal Consiglio Direttivo.
L'associazione può essere federata o confederata o affiliata con altre
associazioni, nazionali o internazionali, aventi caratteristiche e
scopi sociali analoghi o convergenti o affini, sempre mantenendo la
propria autonomia statutaria, giuridica e funzionale.
REGOLAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
Art.5 - Il Regolamento, redatto dal Consiglio Direttivo
e approvato dall'Assemblea, detterà le norme specifiche
per l'attuazione del presente Statuto. Tali norme saranno vincolanti
per tutta l'associazione.
PATRIMONIO ED ENTRATE - ESERCIZI SOCIALI
Art.6 - Il patrimonio
dell'associazione è costituito
da:
o beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
o eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
o da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
Le entrate dell'associazione sono costituite da:
- quote associative annuali versate dai soci in conformità del presente
statuto;
- ogni altra entrata che, nel rispetto dei limiti di cui al precedente
art.3, concorra ad incrementare il patrimonio sociale.
Art.7 - L'esercizio finanziario si chiude il trentuno
dicembre di ogni anno.
Entro due mesi dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti
dal Consiglio Direttivo il Bilancio Consuntivo e il Bilancio Preventivo.
SOCI
Art.8 - Possono essere soci dell'associazione tutti
i soggetti che svolgono una regolare attività nell'ambito
delle scienze ostetriche o che sono iscritti al corso di laurea
in ostetricia.
Le richieste di adesione all'associazione dovranno essere inoltrate
al Consiglio Direttivo.
L'aspirante socio dovrà produrre un "curriculum vitae" ed
essere presentato da due Soci Ordinari.La richiesta di adesione dovrà essere
approvata dal Consiglio Direttivo, che deciderà sull'ammissione
senza alcuna discriminazione personale o correlata a luogo di lavoro,
sesso, razza, lingua, religione o fede politica.
I soci dell'associazione si distinguono in:
- Soci Fondatori, che devono essere in possesso del titolo abilitante
allo svolgimento di regolare attività nell'ambito delle scienze ostetriche;
- Soci Ordinari, che devono essere in possesso del titolo abilitante
allo svolgimento di regolare attività nell'ambito delle scienze ostetriche
o essere studenti del corso di laurea in ostetricia.
I Soci Fondatori e i Soci Ordinari hanno diritto di voto in assemblea,
purché in regola con il versamento della quota associativa annuale,
e possono accedere alle cariche elettive; hanno diritto di partecipare
a tutte le manifestazioni scientifiche dell'associazione, e il diritto
di presentare nuovi soci. Hanno l'obbligo di versare regolarmente la
quota associativa nella misura annualmente determinata dal Consiglio
Direttivo, e di astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto
con gli obiettivi e con le regole dell'associazione.
Art.9 - I Soci Onorari sono nominati dal Consiglio
Direttivo tra coloro che si sono particolarmente prodigati per lo
sviluppo e l'affermazione delle scienze ostetriche; hanno diritto
di intervenire alle assemblee ma non hanno diritto di voto e non
possono accedere alle cariche elettive; sono esonerati dal versamento
della quota associativa annuale.
Art.10 - Sono Sostenitori dell'associazione, senza
diritto di voto, le persone fisiche, le imprese e gli enti che contribuiscono,
in ogni forma consentita dalla legge e dal presente statuto, alle attività istituzionali
dell'associazione, per lo sviluppo e l'affermazione delle scienze ostetriche;
possono essere invitati ad intervenire alle assemblee.
Art.11 - La qualità di associato si perde per decesso,
dimissioni e per morosità o indegnità: la morosità verrà dichiarata
dal Consiglio; la indegnità verrà sancita dalla Assemblea degli
associati.
ORGANI
Art.12 - Gli Organi dell'associazione sono:
a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Collegio dei Revisori dei Conti;
d) il Collegio dei Probiviri.
ASSEMBLEE DEI SOCI
Art.13 - L'Assemblea è il massimo
organo deliberante dell'associazione.
Essa delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi
e direttive generali della associazione, sulla nomina dei componenti
il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori e il Collegio dei
Probiviri, sulle modifiche del presente statuto, sull'approvazione
del Regolamento e su tutto quant'altro a lei demandato per legge o
per statuto.
Art.14 - L'assemblea sarà convocata in via
ordinaria entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
In tale adunanza, oltre all'approvazione del Bilancio Preventivo e
Consuntivo, si procederà ove necessario alla nomina delle cariche
sociali.
Art.15 - L'Assemblea sarà convocata in via straordinaria
quando il Consiglio Direttivo lo riterrà opportuno o quando ne sarà fatta
richiesta alla Consiglio Direttivo con lettera motivata da almeno un
decimo dei soci aventi diritto al voto.
Art.16 - Le assemblee sono convocate dal Consiglio
Direttivo, presso la sede sociale o anche altrove purchè in
Italia, mediante comunicazione scritta contenente il luogo, il giorno
e l'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno. La comunicazione deve
essere diretta a ciascun Socio, ed inviata almeno 15 (quindici) giorni
prima di quello stabilito per l'adunanza, per mezzo fax o messaggio
di posta elettronica o posta ordinaria.
Art.17 - Hanno diritto di intervento e di voto in
assemblea tutti i Soci Fondatori e Ordinari in regola nel pagamento
della quota annua di associazione.
I Soci aventi diritto al voto possono farsi rappresentare, mediante
delega scritta, da altri Soci aventi diritto al voto anche se membri
del Consiglio Direttivo, salvo, in questo caso, per l'approvazione
dei bilanci e per le deliberazioni in merito a responsabilità dei
consiglieri.
Ciascun socio avente diritto al voto può rappresentare non più di
due soci.
Art.18 - L'assemblea è presieduta dal Presidente
del Consiglio Direttivo, in mancanza dal Vicepresidente; in mancanza
di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente.
Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario, e, se lo ritiene
opportuno, due scrutatori.Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare
la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento
all'assemblea.Delle riunioni di assemblea si redige verbale firmato
dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.
Art.19 - L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è valida
in prima convocazione se è presente o rappresentata almeno la metà dei
Soci aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione qualunque sia
il numero dei Soci aventi diritto al voto presenti o rappresentati.
Salvi i casi espressamente previsti dal presente Statuto, le deliberazioni
sono prese a maggioranza di voti dei Soci presenti o rappresentati
aventi diritto al voto.
L'elezione delle degli organi e delle cariche sociali avviene a scrutinio
segreto; negli altri casi il voto è palese.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art.20 - L'associazione è amministrata
da un Consiglio Direttivo composto di cinque membri eletti dall'Assemblea
degli associati per la durata di quattro anni.
In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, di un membro del Consiglio
Direttivo, il Consiglio stesso lo sostituisce per cooptazione. Il consigliere
cooptato dura in carica fino alla prossima assemblea, al cui ordine
del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del consigliere
cessato. Chi venga eletto in luogo di un consigliere cessato dura in
carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in
carica il consigliere cessato.
Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei consiglieri,
l'intero consiglio si intende decaduto e occorre far luogo alla sua
rielezione da parte dell'assemblea, convocata dai consiglieri superstiti,
o, in mancanza, dal Collegio dei Revisori.
Art.21 - Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente,
un Vicepresidente e un Segretario, nonchè un Tesoriere, ove a tali
nomine non abbia provveduto l'Assemblea degli associati.
Art.22 - Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il
Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno
due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare
in ordine al bilancio consuntivo ed al bilancio preventivo, e all'ammontare
della quota sociale.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, presso la sede
sociale o anche altrove purchè in Italia, mediante comunicazione scritta
contenente il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'ordine del
giorno. La comunicazione deve essere diretta a ciascun consigliere,
ed inviata almeno 15 (quindici) giorni, o in caso di urgenza almeno
8 (otto) giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, per mezzo fax o
messaggio di posta elettronica o posta ordinaria.
Il Consiglio è comunque validamente costituito ed atto a deliberare,
anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora
siano presenti tutti i suoi membri.
Il Consiglio direttivo può ammettere alle proprie riunioni anche soggetti
estranei allo stesso.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente,
in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.
Delle riunioni del Consiglio verrà redatto il relativo verbale, che
verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva
della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della
maggioranza dei presenti.
Art.23 - Il Consiglio è investito dei più ampi
poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione,
senza limitazioni.
Esso procede pure alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi
ed alla loro presentazione all'Assemblea, e compila il Regolamento
per il funzionamento della associazione; determina annualmente l'importo
delle quote associative.
Il Consiglio Direttivo sottopone inoltre all'approvazione dell'Assemblea
una relazione annuale di verifica del tipo e della qualità delle attività svolte.
Art.24 - Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente,
rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in
giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del
Consiglio; nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del
Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.
COLLEGIO DEI REVISORI
Art.25 - La gestione della associazione è controllata
da un Collegio di Revisori, costituito da tre membri, eletti dalla
Assemblea, che durano in carica quattro anni.
I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale,
potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di
titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento,
anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
SCIOGLIMENTO
Art.26 - Lo scioglimento dell'associazione
viene deliberato, con il voto favorevole della maggioranza dei Soci
aventi diritto al voto, dall'Assemblea dei Soci, la quale provvederà alla
nomina di uno o più liquidatori
determinandone i poteri.
Il patrimonio residuo, a seguito della liquidazione, non potrà essere
devoluto ad alcuno dei Soci, ma dovrà essere destinato ad altra associazione
o ente che persegua finalità analoghe o similari, o a fini di pubblica
utilità, salva diversa destinazione imposta dalla legge.
CONTROVERSIE
Art.27 - Tutte le eventuali controversie sociali
tra associati e tra questi e l'associazione o suoi Organi, saranno
sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni
altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre Probiviri
da nominarsi dall'assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza
formalità di procedura.
Il loro lodo sarà inappellabile"