Siryo - Ricerca, formazione, informazione.

Statuto

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

Art.1 - E' costituita l'associazione denominata: "SIRYO ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LO SVILUPPO DELLA DISCIPLINA OSTETRICA".

Art.2 - L'associazione ha sede a Brescia (BS), Via Zadei n.20.

Art.3 - L'associazione non ha finalità di lucro e si prefigge di realizzare i seguenti scopi:
a) riunire i cultori delle scienze ostetriche al fine di promuoverne il progresso nel campo clinico, sperimentale, formativo e socio-assistenziale, di favorire i rapporti con i professionisti di altre discipline, di stabilire relazioni scientifiche con analoghe associazioni italiane ed estere e di partecipare ad organismi istituzionali nazionali, regionali e locali;
b) svolgere attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente nei confronti degli associati con programmi annuali di attività formativa ECM (Educazione Medica Continua);
c) collaborare con il Ministero della salute, le Regioni, le Aziende sanitarie e gli altri organismi e istituzioni sanitarie pubbliche e private, nonché con gli Ordini e Collegi professionali;
d) elaborare linee guida in collaborazione con l'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (A.S.S.R.) e la Federazione Italiana delle Società Medico Scientifiche (F.I.S.M.), e promuovere trials di studio e di ricerche scientifiche finalizzate e rapporti di collaborazione con altre società e organismi scientifici, nazionali ed internazionali.
e)L'associazione si basa sui principi solidaristici e di aggregazione sociale, è apolitica, apartitica, nè sindacali.
L'associazione esclude l'esercizio di attività imprenditoriali o la partecipazione ad esse, salvo quelle necessarie per le attività di formazione continua.
L'Associazione finanzia le attività sociali solo attraverso i contributi degli associati e/o di enti pubblici nonché di soggetti privati, con esclusione di finanziamenti che configurino conflitto di interesse con il S.S.N., anche se forniti attraverso soggetti collegati.
Le attività ECM vengono finanziate attraverso l'autofinanziamento e i contributi degli associati e/o di enti pubblici e privati, ivi compresi i contributi delle industrie farmaceutiche e produttrici di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua.
Gli eventuali proventi delle attività sociali non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.
Gli eventuali avanzi di gestione saranno reinvestiti per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste.
E' esclusa qualsiasi forma di retribuzione delle cariche sociali.

 

STRUTTURA

Art.4 - L'associazione può essere articolata in Sezioni Regionali, regolate da specifiche linee guida generali definite dal Consiglio Direttivo.

L'associazione può essere federata o confederata o affiliata con altre associazioni, nazionali o internazionali, aventi caratteristiche e scopi sociali analoghi o convergenti o affini, sempre mantenendo la propria autonomia statutaria, giuridica e funzionale.

 

REGOLAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art.5 - Il Regolamento, redatto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea, detterà le norme specifiche per l'attuazione del presente Statuto. Tali norme saranno vincolanti per tutta l'associazione.

 

PATRIMONIO ED ENTRATE - ESERCIZI SOCIALI

Art.6 - Il patrimonio dell'associazione è costituito da:
o beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
o eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
o da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
Le entrate dell'associazione sono costituite da:
- quote associative annuali versate dai soci in conformità del presente statuto;
- ogni altra entrata che, nel rispetto dei limiti di cui al precedente art.3, concorra ad incrementare il patrimonio sociale.

Art.7 - L'esercizio finanziario si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.
Entro due mesi dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il Bilancio Consuntivo e il Bilancio Preventivo.

 

SOCI

Art.8 - Possono essere soci dell'associazione tutti i soggetti che svolgono una regolare attività nell'ambito delle scienze ostetriche o che sono iscritti al corso di laurea in ostetricia.
Le richieste di adesione all'associazione dovranno essere inoltrate al Consiglio Direttivo.

L'aspirante socio dovrà produrre un "curriculum vitae" ed essere presentato da due Soci Ordinari.La richiesta di adesione dovrà essere approvata dal Consiglio Direttivo, che deciderà sull'ammissione senza alcuna discriminazione personale o correlata a luogo di lavoro, sesso, razza, lingua, religione o fede politica.
I soci dell'associazione si distinguono in:
- Soci Fondatori, che devono essere in possesso del titolo abilitante allo svolgimento di regolare attività nell'ambito delle scienze ostetriche;
- Soci Ordinari, che devono essere in possesso del titolo abilitante allo svolgimento di regolare attività nell'ambito delle scienze ostetriche o essere studenti del corso di laurea in ostetricia.
I Soci Fondatori e i Soci Ordinari hanno diritto di voto in assemblea, purché in regola con il versamento della quota associativa annuale, e possono accedere alle cariche elettive; hanno diritto di partecipare a tutte le manifestazioni scientifiche dell'associazione, e il diritto di presentare nuovi soci. Hanno l'obbligo di versare regolarmente la quota associativa nella misura annualmente determinata dal Consiglio Direttivo, e di astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli obiettivi e con le regole dell'associazione.

Art.9 - I Soci Onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo tra coloro che si sono particolarmente prodigati per lo sviluppo e l'affermazione delle scienze ostetriche; hanno diritto di intervenire alle assemblee ma non hanno diritto di voto e non possono accedere alle cariche elettive; sono esonerati dal versamento della quota associativa annuale.

Art.10 - Sono Sostenitori dell'associazione, senza diritto di voto, le persone fisiche, le imprese e gli enti che contribuiscono, in ogni forma consentita dalla legge e dal presente statuto, alle attività istituzionali dell'associazione, per lo sviluppo e l'affermazione delle scienze ostetriche; possono essere invitati ad intervenire alle assemblee.

Art.11 - La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità: la morosità verrà dichiarata dal Consiglio; la indegnità verrà sancita dalla Assemblea degli associati.

 

ORGANI

Art.12 - Gli Organi dell'associazione sono:
a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Collegio dei Revisori dei Conti;
d) il Collegio dei Probiviri.

 

ASSEMBLEE DEI SOCI

Art.13 - L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'associazione.
Essa delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali della associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori e il Collegio dei Probiviri, sulle modifiche del presente statuto, sull'approvazione del Regolamento e su tutto quant'altro a lei demandato per legge o per statuto.

Art.14 - L'assemblea sarà convocata in via ordinaria entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
In tale adunanza, oltre all'approvazione del Bilancio Preventivo e Consuntivo, si procederà ove necessario alla nomina delle cariche sociali.

Art.15 - L'Assemblea sarà convocata in via straordinaria quando il Consiglio Direttivo lo riterrà opportuno o quando ne sarà fatta richiesta alla Consiglio Direttivo con lettera motivata da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

Art.16 - Le assemblee sono convocate dal Consiglio Direttivo, presso la sede sociale o anche altrove purchè in Italia, mediante comunicazione scritta contenente il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno. La comunicazione deve essere diretta a ciascun Socio, ed inviata almeno 15 (quindici) giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, per mezzo fax o messaggio di posta elettronica o posta ordinaria.

Art.17 - Hanno diritto di intervento e di voto in assemblea tutti i Soci Fondatori e Ordinari in regola nel pagamento della quota annua di associazione.
I Soci aventi diritto al voto possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri Soci aventi diritto al voto anche se membri del Consiglio Direttivo, salvo, in questo caso, per l'approvazione dei bilanci e per le deliberazioni in merito a responsabilità dei consiglieri.
Ciascun socio avente diritto al voto può rappresentare non più di due soci.

Art.18 - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente.
Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario, e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.Delle riunioni di assemblea si redige verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Art.19 - L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione se è presente o rappresentata almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci aventi diritto al voto presenti o rappresentati.
Salvi i casi espressamente previsti dal presente Statuto, le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei Soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto.
L'elezione delle degli organi e delle cariche sociali avviene a scrutinio segreto; negli altri casi il voto è palese.

 

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.20 - L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto di cinque membri eletti dall'Assemblea degli associati per la durata di quattro anni.
In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso lo sostituisce per cooptazione. Il consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del consigliere cessato. Chi venga eletto in luogo di un consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.
Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero consiglio si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione da parte dell'assemblea, convocata dai consiglieri superstiti, o, in mancanza, dal Collegio dei Revisori.

Art.21 - Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario, nonchè un Tesoriere, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea degli associati.

Art.22 - Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo ed al bilancio preventivo, e all'ammontare della quota sociale.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, presso la sede sociale o anche altrove purchè in Italia, mediante comunicazione scritta contenente il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno. La comunicazione deve essere diretta a ciascun consigliere, ed inviata almeno 15 (quindici) giorni, o in caso di urgenza almeno 8 (otto) giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, per mezzo fax o messaggio di posta elettronica o posta ordinaria.
Il Consiglio è comunque validamente costituito ed atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.
Il Consiglio direttivo può ammettere alle proprie riunioni anche soggetti estranei allo stesso.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.
Delle riunioni del Consiglio verrà redatto il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art.23 - Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, senza limitazioni.
Esso procede pure alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all'Assemblea, e compila il Regolamento per il funzionamento della associazione; determina annualmente l'importo delle quote associative.
Il Consiglio Direttivo sottopone inoltre all'approvazione dell'Assemblea una relazione annuale di verifica del tipo e della qualità delle attività svolte.

Art.24 - Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

 

COLLEGIO DEI REVISORI

Art.25 - La gestione della associazione è controllata da un Collegio di Revisori, costituito da tre membri, eletti dalla Assemblea, che durano in carica quattro anni.
I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

 

SCIOGLIMENTO

Art.26 - Lo scioglimento dell'associazione viene deliberato, con il voto favorevole della maggioranza dei Soci aventi diritto al voto, dall'Assemblea dei Soci, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri.
Il patrimonio residuo, a seguito della liquidazione, non potrà essere devoluto ad alcuno dei Soci, ma dovrà essere destinato ad altra associazione o ente che persegua finalità analoghe o similari, o a fini di pubblica utilità, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

 

CONTROVERSIE

Art.27 - Tutte le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi e l'associazione o suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre Probiviri da nominarsi dall'assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile"

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