Regolamento
REGOLAMENTO ASSOCIAZIONE SIRYO
Approvato dall'assemblea dei Soci del 18 maggio 2006.
TITOLO I - REGOLAMENTO
Art.1 -Definizione e struttura
Il regolamento integra le norme dello Statuto,
ne ha la stessa efficacia normativa e definisce alcune
delle modalità applicative.
Il Regolamento è redatto e proposto dal Consiglio Direttivo ed approvato
dall’Assemblea.
Le norme del Regolamento non possono essere in contrasto con quelle dello Statuto
e sono vincolanti
per tutta l'Associazione.
Ogni sezione del presente regolamento può essere maggiormente eplicata
in regolamenti integranti,
ogni qualvolta il CD lo ritenga utile, sempre su approvazione dell’Assemblea.
TITOLO
II - DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPI
Art. 3 – Denominazione
La denominazione SIRYO ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LO SVILUPPO DELLA
DISCIPLINA OSTETRICA" è anche un marchio di proprietà di SIRYO stessa
con il quale possono essere contraddistinte solo iniziative di ordine scientifico
culturale organizzativo intraprese nell’interesse dell’Associazione.
1. Tale marchio oltre che utilizzato nell’ambito delle attività e
delle funzioni svolte dagli organi dell’associazione può essere
liberamente utilizzato dagli organismi della associazione in composizione con
l’indicazione dell’organismo stesso. 2. Il suo utilizzo è inoltre
disciplinato nel parte del regolamento (art.36) relativa al Patrocinio. Ogni
altro utilizzo del marchio da parte di soggetti diversi o di terzi è vietato
salvo preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo.
Art. 4 – Variazione sede
L'associazione ha sede a Brescia (BS), Via Zadei n.20. il Consiglio
Direttivo ha facoltà di deliberare la variazione della sede legale dell’Associazione.
Art. 5 – Sedi regionali.
L’Associazione può articolarsi in sedi regionali rappresentative
nell’ambito delle prerogative statutarie e regolamentari definite dal presente
Regolamento. E’ nominato dal Consiglio Direttivo un delegato per ogni singola
Regione fra i soci in regola. Il compito dei delegati regionali è di promuovere
il decentramento delle attività dell’Associazione pur sempre coordinate
dalla Segreteria Centrale. Ad essi spetta l’organizzazione di convegni
e corsi di formazione e di ogni altra attività culturale inerente le finalità di
SIRYO, autorizzate dal CD. Il Consiglio Direttivo favorisce la costituzione di
Gruppi Regionali. Un gruppo Regionale o Interregionale è organicamente
costituito quando la sua costituzione è deliberata dal CD. Il CD può autorizzare
la costituzione di sedi, in ogni regione o area geografica multiregionale
del territorio nazionale, oltre che per frazioni di regione o provincia,
sulla base di linee guida generali stilate ed approvate dal Consiglio Direttivo.
Art. 6 – Rapporti Intersocietari
E’ compito del Consiglio Direttivo stabilire rapporti con altre Associazioni
nazionali o internazionali, aventi caratteristiche e scopi sociali analoghi o
convergenti o affini, al fine di promuovere il progresso della disciplina ostetrica.
Su decisione del Consiglio Direttivo l'associazione può essere federata
o confederata o affiliata con altre associazioni, di cui sopra, sempre
mantenendo la propria autonomia statutaria, giuridica e funzionale.
Art. 7 – Scopi
Gli scopi e le finalità dell’Associazione espressi nell’art.
3 dello Statuto ne garantiscono la scientificità.
TITOLO III - ISCRIZIONI—DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
Art. 8 - Soci Ordinari
Sono Soci Ordinari coloro che sono in possesso del
titolo abilitante di ostetrica/o o studenti del corso di laurea in ostetricia.
La domanda di ammissione alla Associazione deve essere inviata alla Segreteria
dell’Associazione
e compilata con le seguenti modalità:
1. Compilare l’apposito modulo da richiedersi alla Segreteria
centrale o tramite sito internet dell'Associazione, ad esso deve essere
allegato il curriculum.
2. La domanda deve essere firmata da due Soci ordinari.
3. L’aspirante socio deve dichiarare di avere preso visione
delle carte costitutive della Associazione, deve dare il consenso per
il trattamento dei dati secondo la nota informativa allegata alla domanda
e deve provvedere al versamento della quota associativa secondo quanto
previsto.
Le domande di ammissione verranno esaminate dal ed accettate Consiglio
Direttivo. Qualora non venissero approvate, la Segreteria dell’Associazione
provvederà a darne comunicazione all’interessato.
Art. 9 -
Soci fondatori
I Soci Fondatori sono i soci sottoscrittori dell’atto costitutivo
che hanno costituito l'Associazione ed hanno versato il contributo iniziale
per la costituzione del patrimonio. Possono svolgere attività didattica,
di ricerca, di promozione e ogni altra attività finalizzata al
conseguimento degli scopi sociali. I Soci Fondatori fanno parte di diritto
all’Assemblea finchè rimangono membri dell’Associazione
in regola con la quota annua associativa.
Art. 10 - Diritti
Tutti i soci hanno il diritto di partecipare
alle iniziative promosse dall’Associazione. I Soci ordinari e i soci fondatori godono il
diritto di partecipare alle elezioni degli organi sociali; godono dei
diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi, dallo Statuto
e dal Regolamento. I Soci ordinari e Soci fondatori hanno il diritto di
essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute a nome e per conto
dell’Associazione, su delibera del CD.
Art. 11 – Doveri
I Soci, ad esclusione di quelli
Onorari , sono tenuti al pagamento di una quota annua a cominciare
dal 1° Gennaio dell’anno in cui è acquisita
la qualifica di Socio sino al 31 Dicembre di quello in cui essa, per qualsiasi
causa, è perduta. Tutti i Soci sono tenuti a non svolgere attività contraria
ed incompatibile con gli scopi e le finalità dell’Associazione.
Il comportamento verso gli altri Soci ed all’esterno dell’Associazione è attuato
secondo i principi della deontologia professionale.
Art. 12 - Soci onorari
1.I candidati a Socio Onorario possono essere proposti al Consiglio Direttivo
o da 2 (due) membri del Consiglio
Direttivo stesso o da 4 (quattro) soci ordinari.
2. I Soci Onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo.
3. I soci Onorari: a. hanno diritto di intervenire alle assemblee; b.
non hanno diritto di voto; c. non possono
accedere alle cariche elettive; d. sono esonerati
dal versamento della quota associativa annuale.
4. La perdita della nomina di Socio Onorario viene decisa dal Consiglio
Direttivo.
Art. 13 – Soci Sostenitori
Sono Sostenitori dell'associazione le
persone fisiche, le imprese e gli enti che contribuiscono, in ogni forma
consentita dalla legge e dallo Statuto, alle attività istituzionali
dell'Associazione. Possono essere invitati ad intervenire alle Assemblee
senza diritto di voto.
Art. 14 - Quote associative
Sono tenuti al pagamento della quota annuale i Soci fondatori e i Soci
ordinari:
1. Le quote associative sono stabilite annualmente dal Consiglio
Direttivo.
2. I Soci sono tenuti a versare entro il 30 Aprile di ogni anno
le rispettive quote. Oltre tale data il Tesoriere invierà al Socio
moroso un pro-memoria scritto.
Art. 15—Perdita della qualità di
Socio.
Le procedure relative all’ Art.11 dello Statuto sono così regolate:
1. le dimissioni volontarie debbono essere comunicate per iscritto
dall'interessato, tali dimissioni hanno effetto immediato dopo delibera
del CD.
2. la decadenza per morosità deriva dal mancato pagamento
della quota sociale per l'anno di competenza, dopo che il Socio ne sia
stato preavvisato con due avvisi scritti da parte del Tesoriere, al termine
del secondo avviso se il Socio non ha provveduto e' cancellato dalla lista
dei Soci SIRYO.
3. la decadenza per indegnità:
a.
per la perdita dei requisiti richiesti dalle norme statutarie e di
regolamentazione, accertata dal CD che
ne abbia avuto comunque notizia o sentore.
b.
per condotta palesemente contraria alle leggi dello Stato;
c.
per comportamento professionale palesemente contrario alla deontologia
professionale;
d.
quando azioni compiute dal Socio arrechino danno morale o materiale all’Associazione;
e.
a causa di manifesto e pubblico uso strumentale della qualifica di
Socio ad esclusivo scopo di lucro;
Per i provvedimenti di cui al punto 3 il CD ha l’obbligo di acquisire
il parere vincolante del Collegio dei Probiviri, in attesa del quale provvederà a
sospendere il Socio, preavvisandolo della procedura in corso. Il Collegio
dei Probiviri è tenuto a convocare tale Socio. La decisione finale
rispetto al punto 3 è sancita dalla Assemblea degli associati,
sentito il parere del Collegio dei Probiviri. Il Socio decaduto od
escluso non ha diritto alla restituzione delle quote versate.
TITOLO IV - FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI
Art. 16 - Assemblea
Convocazione l’Assemblea ordinaria e straordinaria viene convocata,
secondo le modalità previste dallo Statuto (artt. 14,15, 16,
17, 18 e 19), in prima convocazione se è presente o rappresentata
almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione,
indetta almeno un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei Soci
aventi diritto al voto presenti o rappresentati.
Art. 17 - Elezioni cariche
sociali
1. Secondo quanto espresso dagli artt. 20, 21 e 22 dello Statuto
il rinnovo delle cariche sociali avviene ogni 4 (quattro) anni in occasione
dell’Assemblea ordinaria e su convocazione del CD.
2. In tale sede vengono presentati i candidati alle cariche dell’Associazione
di nomina assembleare proposti dal CD; il Presidente in carica rammenta
ai Soci presenti le cariche scadute, i tempi e le modalità di svolgimento
delle Elezioni, già resi noti nella convocazione.
Per partecipare alle Elezioni Nazionali i Soci ordinari devono essere
in regola con i versamenti delle quote associative, compresa quella dell’anno
in corso; nel caso di contestazione circa il diritto di intervento di
un Socio, questo è tenuto a provare con apposita ricevuta il
regolare versamento della quota associativa contestata. I Soci ordinari
possono rinnovare la quota associativa alla data del Congresso Nazionale,
prima dell’inizio delle operazioni elettorali.
Art. 18 - Candidature
1. Ogni Socio fondatore e ordinario in regola con le quote associative è eleggibile
per il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti, e il Collegio
Probiviri.
2. I Soci che intendano candidarsi sono invitati a presentare al
Segretario dell’Associazione richiesta scritta e firmata, con l’indicazione
della carica per la quale intendono candidarsi, corredata da sintetico
curriculum vitae, almeno 1 mese prima della data fissata per le elezioni.
Il rispetto di tale termine consentirà all’Associazione di
dare adeguata informativa ai Soci del profilo dei candidati, tramite l’Organo
Ufficiale o sito WEB dell’Associazione. Il Segretario redigerà la
lista dei candidati.
3. Qualora venisse a mancare il numero di candidati sufficienti
per cause di forza maggiore, è possibile presentare la propria
candidatura entro le ore 24 del giorno antecedente all’apertura
del seggio.
4. La lista dei candidati sarà esposta nella sede del seggio
elettorale a cura del Segretario.
Art. 19 - Commissione Elettorale
1. Prima di procedere alle operazioni di voto, viene istituita una
Commissione Elettorale, composta dal Segretario in carica, e da due Soci
ordinari nominati dal Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente della Commissione è il Segretario del CD,
il più giovane degli altri membri della Commissione è nominato
Segretario della Commissione.
3. La Commissione Elettorale sovrintende al regolare svolgimento
delle operazioni di voto, controlla la regolarità dell’elettore
ed espleta le operazioni di scrutinio dei voti, stilando la graduatoria
finale dei candidati.
4. Prima dell’apertura del Seggio la Commissione Elettorale
controlla le schede elettorali.
Art. 20 - Operazioni di voto e di scrutinio
1. La Segreteria Nazionale dell’Associazione cura la preparazione
del materiale elettorale e lo fa pervenire presso la sede dello svolgimento
delle operazioni di voto.
2. Le schede elettorali dovranno riportare: a. tante righe quante
sono necessarie per ogni organo elettivo, b. timbro dell’Associazione
e firma del Presidente della commissione sul retro.
3. Le votazioni avvengono con voto segreto dopo la verifica dell’identità dell’elettore
e del suo diritto di voto.
4. Ogni Socio con diritto di voto riceve una scheda sulla quale
devono essere espresse le scelte di voto, la scheda dovrà riportare
il massimo di candidati che è possibile indicare per ciascun
organo; qualora la scheda non venisse completata in tutte le sue parti,
sarà considerato nullo il voto espresso per l’organo risultante
incompleto di tutti i nominativi e non la scheda in toto.
5. Dopo l’espressione del voto le schede sono depositate nelle
apposite urne poste dinanzi alla Presidenza del seggio.
6. Al termine delle operazioni di voto la Commissione Elettorale
procede allo spoglio pubblico delle schede, assegnando le preferenze ai
candidati. La scheda è considerata nulla quando la Commissione
Elettorale, a suo insindacabile giudizio, ritiene di non poter assegnare
alcuna preferenza a nessun candidato ovvero quando la scheda contenga
elementi ulteriori rispetto alla mera indicazione dei candidati eletti.
7. Al termine dello scrutinio la Commissione Elettorale stila la
graduatoria finale e la graduatoria degli eletti. Risultano eletti i candidati
che hanno ricevuto il maggior numero di voti.
8. Il Segretario o uno dei membri della Commissione Elettorale redige
un verbale di tutte le operazioni di voto e di scrutinio; di tale verbale,
sottoscritto dal Segretario e da tutti i membri della Commissione Elettorale,
viene data pubblica lettura a cura del Presidente della Commissione Elettorale.
9. Il Presidente della Commissione Elettorale dovrà provvedere
all’invio del verbale citato con allegate eventuali schede nulle,
alla Segreteria Nazionale, ai fini dell’acquisizione degli atti,
entro le 36 ore successive
Art. 21 - Invalidità ed impugnazione delle operazioni
di voto
Le operazioni effettuate non in conformità con il presente regolamento
possono essere impugnate dai Soci, purché il loro dissenso sia
stato verbalizzato dalla Commissione Elettorale, mediante ricorso davanti
al Collegio dei Probiviri con le modalità previste dall’art.
27 dello Statuto vigente e dall’apposito regolamento. Il ricorso
scritto dovrà pervenire entro 15 giorni dalla data delle operazioni
di voto.
Art. 22 - Funzionamento e competenze del Consiglio Direttivo
Per il funzionamento e competenze del CD si fa riferimento a quanto stabilito
dallo Statuto e alle disposizioni del presente regolamento nei vari titoli.
Comunque spetta al CD:
· deliberare sull’ammissione dei Soci ordinari;
· nominare i Soci onorari;
· definire la quota associativa annua e le eventuali quote
ridotte,
· nominare i delegati regionali;
· autorizzare la costituzione di Gruppi di Studio ed approvare
il relativo programma;
· istituire Commissioni che affrontano argomenti specifici
e definire il relativo programma;
· proporre eventuali modifiche del Regolamento all’Assemblea;
· proporre all’Assemblea le modifiche dello Statuto
associativo;
· nominare il Comitato Scientifico del Congresso Nazionale
e ratificare i componenti da lui proposti;
· nominare il Direttore responsabile, Direttore scientifico,
Comitato scientifico e Comitato di redazione della rivista e del sito
web;
· amministrare il patrimonio dell’Associazione;
· approvare di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre
all’approvazione dell’Assemblea;
· prevedere sistemi di verifica del tipo e della qualità delle
attività svolte dalla Associazione;
· istituire sedi regionali uffici e delegazioni;
· nominare due scrutatori, anche non membri del Consiglio
Direttivo, che affiancano il Segretario in occasione di elezioni.
Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti:
· il Presidente;
· il Vice-Presidente;
· il Segretario;
· il Tesoriere.
Il consigliere che è assente ingiustificato per tre riunioni consecutive
del Consiglio Direttivo è automaticamente dichiarato decaduto e
il suo posto nel Consiglio Direttivo è preso dal socio immediatamente
successivo nella graduatoria dei voti ottenuti nelle ultime elezioni,
secondo quanto disposto dall’art. 20 dello Statuto. La giustificazione
deve essere in forma scritta, indirizzata al Presidente e va messa
a verbale.
Art. 23 – Segretario
Il Segretario collabora con il Presidente e
il Tesoriere nell’espletamento
di tutte le sue funzioni e, in particolare, cura:
· la convocazione delle riunioni dell’Assemblea dei
Soci e del Consiglio Direttivo, la verbalizzazione delle riunioni e la
tenuta dei relativi libri;
· la tenuta dell’elenco associati e la raccolta dati;
· la gestione della Segreteria dell’Associazione, disbrigando
la corrispondenza;
· i rapporti con le Commissioni e gruppi di lavoro dell’Associazione.
In caso d’assenza o impedimento le funzioni del Segretario possono
essere demandate dal Consiglio Direttivo ad altro membro dello stesso.
Art
24 - Tesoriere
Il Tesoriere collabora con il Presidente e il Segretario
nell’espletamento di tutte le sue funzioni e, in particolare, cura:
· la raccolta delle entrate annuali;
· la gestione dei pagamenti dell’Associazione;
· la tenuta del libro inventari;
· la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio
consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo; i rapporti con le Commissioni
e gruppi di lavoro dell’Associazione, sotto l’aspetto economico.
Art. 25 – Il Collegio dei Revisori
Il Collegio dei revisori dei
conti è composto da tre membri eletti
dalla Assemblea tra i soci ordinari ed fondatori, al cui interno viene
eletto il Presidente del Collegio. I revisori durano in carica quattro
anni, rinnovabili; in caso di dimissioni volontarie o richieste dall’Assemblea,
il membro mancante viene sostituito dall'ultimo dei non eletti. Il
Collegio dei Revisori provvede almeno una volta l'anno e su convocazione
del proprio Presidente
· al riscontro della gestione finanziaria,
· ad accertare la regolare tenuta delle scritture contabili;
· effettua le verifiche di cassa e presenta dapprima al Consiglio
Direttivo e poi all’Assemblea una propria relazione sui bilanci
preventivi e consuntivi che sarà pubblicata sulla rivista SIRYO
e/o sul sito web dell’associazione.
Revisori potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente,
ad atti di ispezione e di controllo, preavvisando il Tesoriere 7 (sette)
giorni prima. Il CD può nominare un professionista, iscritto nel
registro dei Revisori dei Conti, che operi come consulente del Collegio
dei Revisori. All’atto della nomina, il Consiglio Direttivo determina
la durata della collaborazione ed il compenso.
Art 26 – Collegio
dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dall’Assemblea
dei Soci, tra i soci ordinari e fondatori, al cui interno viene eletto
il Presidente del Collegio. Il Collegio dei Probiviri durano in carica
quattro anni; in caso di dimissioni volontarie il membro mancante viene
sostituito dall'ultimo dei non eletti. La carica di Proboviro è incompatibile
con qualsiasi altra carica associativa e non può essere rinnovata
per più di due mandati consecutivi. Il Collegio dei Probiviri ha
una funzione conciliativa con il compito di:
· tentare di dirimere le eventuali controversie tra i Soci
o tra uno o più di essi e l’Associazione nel suo complesso;
in quest’ultima eventualità le controversie dovranno essere
discusse davanti all’Assemblea;
· dichiarare decaduto dalla qualità di Socio ai sensi
del precedente art. 15, salvo i casi di decadenza automatica.
Il Collegio è tempestivamente convocato dal Presidente ogni volta
che venga a conoscenza di eventi che richiedano l’intervento conciliativo.
Il Collegio dei Probiviri stabilisce le norme per il proprio funzionamento
ritenute di volta in volta più opportune e, dopo aver raccolto
tutti gli elementi e sentito le parti eventualmente in contrasto, decide
a maggioranza entro 90 (novanta) giorni dall’avvenuta conoscenza
dei suddetti eventi. La parte che richiede l’arbitrato o il parere
del Collegio, deve avanzare a questo ultimo una richiesta scritta, indicante
esattamente l’oggetto della controversia, che deve essere inoltrata
a mezzo lettera raccomandata indirizzata alla Segreteria Nazionale. Le
richieste di opposizione a delibere del CD devono essere inoltrate entro
30 giorni dalla loro adozione. L’azione giudiziaria potrà essere
esperita solo a seguito della motivata richiesta, anche infruttuosa, dell’intervento
del Collegio dei Probiviri.
TITOLO V - ATTIVITA’ ASSOCIATIVE
Art. 27 – Formazione
Il CD deve individuare ed evidenziare i percorsi
formativi più opportuni
ai fini di realizzare gli scopi dell’Associazione secondo le leggi
vigenti e nel rispetto delle norme della Commissione ECM. Il CD si avvarrà di
collaborazioni esterne all’Associazione, ogni qualvolta lo riterrà opportuno
per organizzare gli eventi formativi. Ogni anno viene organizzato il Convegno
Nazionale, che oltre ad essere un momento d’incontro tra il Direttivo
e i soci, necessario sia per informare l’Assemblea delle attività dell’Associazione,
sia per definire i programmi futuri. Qualunque Socio SIRYO o, preferibilmente,
un gruppo di Soci può proporre una sede Congressuale; tale proposta
dovrà essere presentata al CD entro 3 (tre) mesi prima del Convegno
Nazionale precedente. Il CD nomina un comitato scientifico (CS), un
comitato di gestione (CdG) e un comitato organizzativo locale (COL). Il
CS suggerisce e definisce:
a) temi e relatori per le letture
b) i moderatori della tavole rotonde, motivando la scelta e dando
indicazioni di massima sui contenuti
c) contenuto e moderatori dei corsi interattivi, motivando la scelta
e dando indicazioni di massima sui contenuti
d) le sessioni di comunicazioni e poster e ne individua i moderatori
e) il formato di presentazione degli abstract
f) modalità di selezione degli abstract
g) contenuti delle varie sessioni di abstract e poster
Il CdG coordina e garantisce nei confronti del Consiglio Direttivo la
correttezza delle scelte scientifiche, inclusi gli eventi satellite, organizzative
ed economiche del COL e del CS. Definisce, con almeno 9 (nove) mesi di
preavviso sulla data del Convegno:
a) il formato del Convegno;
b) le date di riferimento: - data primo annuncio - data annuncio
preliminare - data programma definitivo - data presentazione abstract
- data limite iscrizioni ridotte
c) definisce il bilancio preventivo, controlla e vigila e riferisce,
ad intervalli definiti, al Consiglio Direttivo, sugli aspetti economici
del Convegno Nazionale.
Il CoL prepara l’organizzazione del Convegno in ossequio alle indicazioni
ricevute dal CdG e dal CD:
a) analizza ed approva le soluzioni pratiche e tecniche suggerite
dall’eventuale agenzia organizzatrice, dopo averne attentamente
valutato le ricadute in termini di costi;
b) definisce di concerto con il CdG la sede e le modalità degli
eventi sociali: - cerimonia di benvenuto, - assemblea dei Soci, - eventuale
cena sociale, - altri eventuali eventi sociali dei quali si preoccupa
di trovare i finanziamenti al di fuori del budget congressuale e che non
interferiscano con i finanziamenti del Convegno;
c) controlla la corretta applicazione dei criteri di ospitalità;
d) collabora alla preparazione di tutte le informazioni organizzative
utili per i partecipanti al Convegno,
e) definisce l’eventuale Programma per gli accompagnatori.
Il Presidente dell’Associazione SIRYO è il Presidente del
Convegno:
· coordina tutta le attività del CdG,
· è il riferimento consultivo del CdG e del CS durante
la fasi di preparazione,
· presenta al Consiglio Direttivo la documentazione economica
e le variazioni per l’approvazione
Il Consiglio Direttivo può assumere decisioni in qualunque momento,
nel rispetto dei ragionevoli tempi tecnici, riguardo a:
· premi e riconoscimenti
· definizione delle quote di iscrizione
· gradi di livello di ospitalità per i Relatori invitati,
Moderatori e Personalità di rilievo
· formato e contenuto del programma scientifico
· iniziative satelliti Il costo complessivo del Congresso
può, a consuntivo, avere un aumento massimo del 10%, per effetto
di inflazione o variazione tariffaria, rispetto a quanto contenuto nel
bilancio preventivo previa documentata richiesta del CdG avanzata al Consiglio
Direttivo e sua approvazione.
Costi non previsti nel capitolato e dovuti a sopravvenute esigenze, e
quindi determinanti incrementi del suddetto costo complessivo, devono
essere approvati dal Consiglio Direttivo.
Art 28 – Informazione
Il CD predisporrà ogni mezzo ritenuto necessario, ai fini della
divulgazione scientifica, formativa e metodologica. Il sito Web dell’Associazione
SIRYIO www.ostetrichesiryo.it si propone come servizio informativo per
gli iscritti all’Associazione e della popolazione in generale, con
lo scopo prevalente di fornire un servizio informativo ai sull’attività associativa,
sulla politica sanitaria, sull’organizzazione e sulle varie iniziative
scientifico-culturali dell’associazione, nonché di informare
il pubblico sulle attività da questa svolte o promosse. Il CD nomina
il Responsabile della gestione del sito internet dell’Associazione
con il compito di gestire e coordinare le attività, anche di diversa
natura, che in qualche modo risultano collegate al sito Web. Il CD può rivedere
l’incarico annualmente. Il Responsabile ha altresì il compito
di rappresentare l’Associazione nei rapporti con le ditte informatiche
scelte per la fornitura del servizio in argomento. Il sito Web www.ostetrichesiryo.it è di
proprietà dell’ASSOCIAZIONE SIRYO. Il CD prevede sistemi
di verifica del tipo e della qualità delle attività del
Sito Web. L’eventuale vendita di spazi pubblicitari dovrà comunque
avvenire nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1 del D.M. 31
maggio 2004 in tema di contributi da parte delle industrie farmaceutiche
e dei dispositivi medici e in tema di finanziamenti che configurino conflitto
di interesse con il S.S.N., anche se forniti da soggetti collegati. Il
CD può deliberare di concedere spazio in memoria all’interno
del sito Web ad Organizzazioni ed Enti pubblici o privati operanti nel
campo sanitario, che ne abbiano fatto richiesta scritta, valutandone la
congruità con le finalità istituzionali e gli obiettivi
comunicativi dell’Associazione. La rivista scientifica deve promuovere
la diffusione e quindi il confronto delle conoscenze tra pari che hanno
un impatto sulla pratica, sulla formazione e sulla gestione dell’assistenza
ostetrica. Il CD nomina: - Direttore Responsabile - Direttore Scientifico
- Comitato Scientifico - Comitato Di Redazione Il CD rivede le nomine
annualmente e attua le necessarie sostituzioni La collaborazione con la
rivista è da ritenersi a titolo completamente gratuito.
Art.
29 – Ricerca
L’Associazione ha tra i suoi principali obiettivi l’attivita’ di
ricerca. Il CD stabilirà di volta in volta i programmi, le collaborazioni
e le responsabilità al fine del raggiungimento degli obiettivi
preposti. TITOLO VI NORME D’AMMINISTRAZIONE e FINAZIARIE
Art. 30 – Principi generali della gestione
La gestione
dell’Associazione SIRYO si conforma ai seguenti principi:
- efficienza ed economicità; - trasparenza della gestione; - competenza
e responsabilità dei singoli soggetti incaricati alla gestione.
1. L’Associazione SIRYO gestisce le informazioni in proprio possesso
rispettando i criteri di trasparenza, efficienza ed efficacia di cui sopra
e comunque nel rispetto dei principi previsti dalla legge sulla privacy
di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e sue eventuali modifiche.
2. Gli atti di amministrazione risultano regolarmente documentati o comunque
deve esserne data apposita informativa in modo tale che gli atti stessi,
nonché la loro motivazione e la loro procedura di attuazione, siano
conoscibili da tutti. 3. Gli atti di amministrazione sono contenuti in
appositi libri e/o supporti informatici: a. libro verbali Assemblee Nazionali,
nel quale saranno verbalizzate tutte le Assemblee Nazionali; b. libro
verbali del CD, nel quale saranno verbalizzate tutte le delibere del C.D.;
c. libro dei Soci, nel quale verranno trascritti, tutti i nominativi dei
soci e i loro dati comunicati tramite iscrizione, le relative variazioni,
l’indicazione per ciascuno di essi dei contributi versati all’atto
dell’iscrizione; d. libro del Collegio dei Revisori, nel quale saranno
verbalizzate tutte le riunioni del Collegio medesimo; e. libro del Collegio
dei Probiviri, nel quale saranno verbalizzate tutte le riunioni del Collegio
medesimo; dal libro degli Inventari, nel quale saranno trascritte in modo
analitico inizialmente e poi annualmente, tutte le scritture ausiliarie
(se ricorre l’obbligo o la necessità) nelle quali devono
essere registrati gli elementi patrimoniali e reddituali, raggruppati
per categorie omogenee, in modo da consentire di desumere chiaramente
e distintamente i componenti positivi e negativi che concorrono alla
determinazione del risultato di esercizio e del patrimonio.
ART. 31 - Esercizio finanziario
L’esercizio finanziario ha la durata di un anno solare che decorre
dal 1° gennaio e termina al 31 dicembre di ogni anno. I documenti
contabili principali sono il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo
predisposti ed approvati secondo le modalità ed i termini indicati
nello statuto.
Art. 32 – Bilancio preventivo
1. Il bilancio preventivo
dell’Associazione
rappresenta il programma della gestione economicofinanziaria del relativo
esercizio e costituisce la base di riferimento dell’attività da
svolgere nell’esercizio medesimo. 2. In particolare, il bilancio
preventivo riporta, sotto forma di previsione finanziaria, gli obiettivi
che si intendono perseguire nell’esercizio e fornisce un elenco
delle attività previste nei diversi settori operativi dell’associazione
con relativa indicazione delle risorse finanziarie necessarie per la loro
realizzazione. 3. Il bilancio preventivo viene predisposto dal Tesoriere
nel rispetto delle linee direttive dell’attività dell’associazione
fornite dal Consiglio Direttivo. Il bilancio preventivo deve ispirarsi
agli stessi criteri di redazione del bilancio consuntivo e cioè per
competenza. Sulla base del principio di competenza le entrate e le uscite
si imputano all’esercizio se nel corso di quest’ultimo si
verificano i fatti a cui esse si riferiscono, anche se non incassate
o pagate.
Art. 33 – Bilancio consuntivo
1. Il bilancio consuntivo si compone dello stato patrimoniale, del
rendiconto economico della gestione e della relazione sulla gestione.
2.
Lo stato patrimoniale e il rendiconto economico della gestione devono
consentire l’individuazione della gestione caratteristica dell’associazione
(le attività istituzionali e le attività connesse e/o
accessorie a quelle istituzionali) e devono rappresentare altresì le
gestioni finanziaria e straordinaria dell’associazione stessa.
3.
La relazione sulla gestione deve indicare tutti gli elementi e tutte
le informazioni, qualitative e quantitative, che si ritengano utili
per una migliore comprensione dello stato patrimoniale e del rendiconto
sulla gestione, oltre che una sintesi dell’attività svolta
dall’Associazione
nel corso dell’esercizio.
4. Per quanto attiene ai criteri di formazione,
il bilancio consuntivo deve ispirarsi ad un principio misto di cassa
e competenza, in relazione alla natura delle singole voci, al fine
di rispettare al massimo il principio della prudenza secondo quanto
già indicato
a proposito del bilancio preventivo. Il bilancio consuntivo, così come
l’intera gestione finanziaria dell’associazione, è inoltre
governato da criteri di veridicità, universalità ed integrità.
In base a tali criteri tutte le entrate e tutte le uscite devono confluire
nel bilancio, essendo fatto assoluto divieto di gestire qualsiasi somma
a qualsiasi titolo fuori bilancio, e devono inoltre essere iscritte
nel loro importo integrale senza alcuna riduzione per effetto di correlative
uscite ed entrate.
Art. 34 – Gestione corrente
1. Presidente, Segretario e Tesoriere possono essere autorizzati
dal CD ad una disponibilità finanziaria nell'esercizio delle
loro attribuzioni. Le operazioni finanziarie per somme eccedenti tale
disponibilità dovranno essere autorizzate di volta in volta dal
CD.
2. Nell’ambito del programma di attività stabilito
ed approvato con il bilancio preventivo e nel rispetto di massima del
programma stesso, per ciascun progetto avviato nel corso dell’esercizio
colui, che ne viene individuato come responsabile deve predisporre uno
specifico budget previsionale che evidenzi tutti i ricavi ed i costi,
diretti ed indiretti, connessi alla realizzazione del progetto stesso.
Tale budget deve comprendere anche una voce specifica per la copertura
delle spese generali di amministrazione e segreteria. E’ compito
del responsabile del singolo progetto monitorare durante la realizzazione
dello stesso l’andamento dei suddetti costi e ricavi per verificare
gli scostamenti dal budget preventivo e darne tempestivamente comunicazione
all’amministrazione della SIRYO, nella persona del Presidente, ove
essi appaiano di significativa rilevanza.
Art. 35 - Gratuità di prestazioni e di rimborsi
Tutte
le cariche e funzioni previste dallo Statuto e dal presente Regolamento
si intendono svolte a titolo gratuito con esclusione anche di gettoni
di presenza per le riunioni collegiali. Il CD ha la facoltà di
deliberare il rimborso totale o parziale delle sole spese documentarie
sostenute dai singoli Soci in attività autorizzate dallo stesso
CD, svolte in rappresentanza e/o per conto e/o nell'interesse dell’Associazione,
ivi comprese le spese di partecipazione alle riunioni collegiali del
Consiglio medesimo.
Art. 36 - Patrocinio
Gli organizzatori devono inviare alla Segreteria
dell’Associazione
un programma dettagliato comprendente, oltre alle date di svolgimento
del Congresso, il programma del medesimo con gli argomenti dibattuti e
i nomi dei relatori prescelti. Poiché ogni richiesta di Patrocinio
verrà esaminata nel primo Consiglio Direttivo successivo alla sua
presentazione, le domande in argomento dovranno essere inviate con un
adeguato anticipo, e comunque almeno 3 mesi prima della data indicativamente
fissata per lo svolgimento dell’iniziativa da patrocinare. SIRYO
concederà il patrocinio ai seguenti eventi scientifici:
· Corsi di aggiornamento a carattere nazionale o internazionale;
· Congressi internazionali organizzati in Italia da ostetriche;
· Congressi o Convegni organizzati da Accademie Scientifiche,
Enti Ospedalieri, Università, Fondazioni Scientifiche riconosciute
dalla Stato, e associazioni che hanno mostrato particolare interesse nello
sviluppo della disciplina ostetrica ;
· Altri eventi ritenuti particolarmente rilevanti.