Siryo - Ricerca, formazione, informazione.

Regolamento

REGOLAMENTO ASSOCIAZIONE SIRYO
Approvato dall'assemblea dei Soci del 18 maggio 2006.

 

TITOLO I - REGOLAMENTO

Art.1 -Definizione e struttura
Il regolamento integra le norme dello Statuto, ne ha la stessa efficacia normativa e definisce alcune
delle modalità applicative.
Il Regolamento è redatto e proposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall’Assemblea.
Le norme del Regolamento non possono essere in contrasto con quelle dello Statuto e sono vincolanti
per tutta l'Associazione.
Ogni sezione del presente regolamento può essere maggiormente eplicata in regolamenti integranti,
ogni qualvolta il CD lo ritenga utile, sempre su approvazione dell’Assemblea.

 

TITOLO II - DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPI

Art. 3 – Denominazione
La denominazione SIRYO ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LO SVILUPPO DELLA DISCIPLINA OSTETRICA" è anche un marchio di proprietà di SIRYO stessa con il quale possono essere contraddistinte solo iniziative di ordine scientifico culturale organizzativo intraprese nell’interesse dell’Associazione. 1. Tale marchio oltre che utilizzato nell’ambito delle attività e delle funzioni svolte dagli organi dell’associazione può essere liberamente utilizzato dagli organismi della associazione in composizione con l’indicazione dell’organismo stesso. 2. Il suo utilizzo è inoltre disciplinato nel parte del regolamento (art.36) relativa al Patrocinio. Ogni altro utilizzo del marchio da parte di soggetti diversi o di terzi è vietato salvo preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Art. 4 – Variazione sede
L'associazione ha sede a Brescia (BS), Via Zadei n.20. il Consiglio Direttivo ha facoltà di deliberare la variazione della sede legale dell’Associazione.

Art. 5 – Sedi regionali.
L’Associazione può articolarsi in sedi regionali rappresentative nell’ambito delle prerogative statutarie e regolamentari definite dal presente Regolamento. E’ nominato dal Consiglio Direttivo un delegato per ogni singola Regione fra i soci in regola. Il compito dei delegati regionali è di promuovere il decentramento delle attività dell’Associazione pur sempre coordinate dalla Segreteria Centrale. Ad essi spetta l’organizzazione di convegni e corsi di formazione e di ogni altra attività culturale inerente le finalità di SIRYO, autorizzate dal CD. Il Consiglio Direttivo favorisce la costituzione di Gruppi Regionali. Un gruppo Regionale o Interregionale è organicamente costituito quando la sua costituzione è deliberata dal CD. Il CD può autorizzare la costituzione di sedi, in ogni regione o area geografica multiregionale del territorio nazionale, oltre che per frazioni di regione o provincia, sulla base di linee guida generali stilate ed approvate dal Consiglio Direttivo.

Art. 6 – Rapporti Intersocietari
E’ compito del Consiglio Direttivo stabilire rapporti con altre Associazioni nazionali o internazionali, aventi caratteristiche e scopi sociali analoghi o convergenti o affini, al fine di promuovere il progresso della disciplina ostetrica. Su decisione del Consiglio Direttivo l'associazione può essere federata o confederata o affiliata con altre associazioni, di cui sopra, sempre mantenendo la propria autonomia statutaria, giuridica e funzionale.

Art. 7 – Scopi
Gli scopi e le finalità dell’Associazione espressi nell’art. 3 dello Statuto ne garantiscono la scientificità.

 

TITOLO III - ISCRIZIONI—DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Art. 8 - Soci Ordinari
Sono Soci Ordinari coloro che sono in possesso del titolo abilitante di ostetrica/o o studenti del corso di laurea in ostetricia. La domanda di ammissione alla Associazione deve essere inviata alla Segreteria dell’Associazione e compilata con le seguenti modalità:

1. Compilare l’apposito modulo da richiedersi alla Segreteria centrale o tramite sito internet dell'Associazione, ad esso deve essere allegato il curriculum.

2. La domanda deve essere firmata da due Soci ordinari.

3. L’aspirante socio deve dichiarare di avere preso visione delle carte costitutive della Associazione, deve dare il consenso per il trattamento dei dati secondo la nota informativa allegata alla domanda e deve provvedere al versamento della quota associativa secondo quanto previsto.

Le domande di ammissione verranno esaminate dal ed accettate Consiglio Direttivo. Qualora non venissero approvate, la Segreteria dell’Associazione provvederà a darne comunicazione all’interessato.

Art. 9 - Soci fondatori
I Soci Fondatori sono i soci sottoscrittori dell’atto costitutivo che hanno costituito l'Associazione ed hanno versato il contributo iniziale per la costituzione del patrimonio. Possono svolgere attività didattica, di ricerca, di promozione e ogni altra attività finalizzata al conseguimento degli scopi sociali. I Soci Fondatori fanno parte di diritto all’Assemblea finchè rimangono membri dell’Associazione in regola con la quota annua associativa.

Art. 10 - Diritti
Tutti i soci hanno il diritto di partecipare alle iniziative promosse dall’Associazione. I Soci ordinari e i soci fondatori godono il diritto di partecipare alle elezioni degli organi sociali; godono dei diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi, dallo Statuto e dal Regolamento. I Soci ordinari e Soci fondatori hanno il diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute a nome e per conto dell’Associazione, su delibera del CD.

Art. 11 – Doveri
I Soci, ad esclusione di quelli Onorari , sono tenuti al pagamento di una quota annua a cominciare dal 1° Gennaio dell’anno in cui è acquisita la qualifica di Socio sino al 31 Dicembre di quello in cui essa, per qualsiasi causa, è perduta. Tutti i Soci sono tenuti a non svolgere attività contraria ed incompatibile con gli scopi e le finalità dell’Associazione. Il comportamento verso gli altri Soci ed all’esterno dell’Associazione è attuato secondo i principi della deontologia professionale.

Art. 12 - Soci onorari

1.I candidati a Socio Onorario possono essere proposti al Consiglio Direttivo o da 2 (due) membri del Consiglio

    Direttivo stesso o da 4 (quattro) soci ordinari.

2. I Soci Onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo.

3. I soci Onorari: a. hanno diritto di intervenire alle assemblee; b. non hanno diritto di voto; c. non possono

    accedere alle cariche elettive; d. sono esonerati dal versamento della quota associativa annuale.

4. La perdita della nomina di Socio Onorario viene decisa dal Consiglio Direttivo.

Art. 13 – Soci Sostenitori
Sono Sostenitori dell'associazione le persone fisiche, le imprese e gli enti che contribuiscono, in ogni forma consentita dalla legge e dallo Statuto, alle attività istituzionali dell'Associazione. Possono essere invitati ad intervenire alle Assemblee senza diritto di voto.

Art. 14 - Quote associative
Sono tenuti al pagamento della quota annuale i Soci fondatori e i Soci ordinari:

1. Le quote associative sono stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo.

2. I Soci sono tenuti a versare entro il 30 Aprile di ogni anno le rispettive quote. Oltre tale data il Tesoriere invierà al Socio moroso un pro-memoria scritto.

Art. 15—Perdita della qualità di Socio.
Le procedure relative all’ Art.11 dello Statuto sono così regolate:

1. le dimissioni volontarie debbono essere comunicate per iscritto dall'interessato, tali dimissioni hanno effetto immediato dopo delibera del CD.

2. la decadenza per morosità deriva dal mancato pagamento della quota sociale per l'anno di competenza, dopo che il Socio ne sia stato preavvisato con due avvisi scritti da parte del Tesoriere, al termine del secondo avviso se il Socio non ha provveduto e' cancellato dalla lista dei Soci SIRYO.

3. la decadenza per indegnità:

                 a. per la perdita dei requisiti richiesti dalle norme statutarie e di regolamentazione, accertata dal CD che ne abbia avuto comunque notizia o sentore.

                 b. per condotta palesemente contraria alle leggi dello Stato;

                 c. per comportamento professionale palesemente contrario alla deontologia professionale;

                 d. quando azioni compiute dal Socio arrechino danno morale o materiale all’Associazione;

                 e. a causa di manifesto e pubblico uso strumentale della qualifica di Socio ad esclusivo scopo di lucro;

Per i provvedimenti di cui al punto 3 il CD ha l’obbligo di acquisire il parere vincolante del Collegio dei Probiviri, in attesa del quale provvederà a sospendere il Socio, preavvisandolo della procedura in corso. Il Collegio dei Probiviri è tenuto a convocare tale Socio. La decisione finale rispetto al punto 3 è sancita dalla Assemblea degli associati, sentito il parere del Collegio dei Probiviri. Il Socio decaduto od escluso non ha diritto alla restituzione delle quote versate.

 

TITOLO IV - FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI

Art. 16 - Assemblea
Convocazione l’Assemblea ordinaria e straordinaria viene convocata, secondo le modalità previste dallo Statuto (artt. 14,15, 16, 17, 18 e 19), in prima convocazione se è presente o rappresentata almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione, indetta almeno un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei Soci aventi diritto al voto presenti o rappresentati.

Art. 17 - Elezioni cariche sociali

1. Secondo quanto espresso dagli artt. 20, 21 e 22 dello Statuto il rinnovo delle cariche sociali avviene ogni 4 (quattro) anni in occasione dell’Assemblea ordinaria e su convocazione del CD.

2. In tale sede vengono presentati i candidati alle cariche dell’Associazione di nomina assembleare proposti dal CD; il Presidente in carica rammenta ai Soci presenti le cariche scadute, i tempi e le modalità di svolgimento delle Elezioni, già resi noti nella convocazione.

Per partecipare alle Elezioni Nazionali i Soci ordinari devono essere in regola con i versamenti delle quote associative, compresa quella dell’anno in corso; nel caso di contestazione circa il diritto di intervento di un Socio, questo è tenuto a provare con apposita ricevuta il regolare versamento della quota associativa contestata. I Soci ordinari possono rinnovare la quota associativa alla data del Congresso Nazionale, prima dell’inizio delle operazioni elettorali.

Art. 18 - Candidature

1. Ogni Socio fondatore e ordinario in regola con le quote associative è eleggibile per il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti, e il Collegio Probiviri.

2. I Soci che intendano candidarsi sono invitati a presentare al Segretario dell’Associazione richiesta scritta e firmata, con l’indicazione della carica per la quale intendono candidarsi, corredata da sintetico curriculum vitae, almeno 1 mese prima della data fissata per le elezioni. Il rispetto di tale termine consentirà all’Associazione di dare adeguata informativa ai Soci del profilo dei candidati, tramite l’Organo Ufficiale o sito WEB dell’Associazione. Il Segretario redigerà la lista dei candidati.

3. Qualora venisse a mancare il numero di candidati sufficienti per cause di forza maggiore, è possibile presentare la propria candidatura entro le ore 24 del giorno antecedente all’apertura del seggio.

4. La lista dei candidati sarà esposta nella sede del seggio elettorale a cura del Segretario.

Art. 19 - Commissione Elettorale

1. Prima di procedere alle operazioni di voto, viene istituita una Commissione Elettorale, composta dal Segretario in carica, e da due Soci ordinari nominati dal Consiglio Direttivo.

2. Il Presidente della Commissione è il Segretario del CD, il più giovane degli altri membri della Commissione è nominato Segretario della Commissione.

3. La Commissione Elettorale sovrintende al regolare svolgimento delle operazioni di voto, controlla la regolarità dell’elettore ed espleta le operazioni di scrutinio dei voti, stilando la graduatoria finale dei candidati.

4. Prima dell’apertura del Seggio la Commissione Elettorale controlla le schede elettorali.

Art. 20 - Operazioni di voto e di scrutinio

1. La Segreteria Nazionale dell’Associazione cura la preparazione del materiale elettorale e lo fa pervenire presso la sede dello svolgimento delle operazioni di voto.

2. Le schede elettorali dovranno riportare: a. tante righe quante sono necessarie per ogni organo elettivo, b. timbro dell’Associazione e firma del Presidente della commissione sul retro.

3. Le votazioni avvengono con voto segreto dopo la verifica dell’identità dell’elettore e del suo diritto di voto.

4. Ogni Socio con diritto di voto riceve una scheda sulla quale devono essere espresse le scelte di voto, la scheda dovrà riportare il massimo di candidati che è possibile indicare per ciascun organo; qualora la scheda non venisse completata in tutte le sue parti, sarà considerato nullo il voto espresso per l’organo risultante incompleto di tutti i nominativi e non la scheda in toto.

5. Dopo l’espressione del voto le schede sono depositate nelle apposite urne poste dinanzi alla Presidenza del seggio.

6. Al termine delle operazioni di voto la Commissione Elettorale procede allo spoglio pubblico delle schede, assegnando le preferenze ai candidati. La scheda è considerata nulla quando la Commissione Elettorale, a suo insindacabile giudizio, ritiene di non poter assegnare alcuna preferenza a nessun candidato ovvero quando la scheda contenga elementi ulteriori rispetto alla mera indicazione dei candidati eletti.

7. Al termine dello scrutinio la Commissione Elettorale stila la graduatoria finale e la graduatoria degli eletti. Risultano eletti i candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti.

8. Il Segretario o uno dei membri della Commissione Elettorale redige un verbale di tutte le operazioni di voto e di scrutinio; di tale verbale, sottoscritto dal Segretario e da tutti i membri della Commissione Elettorale, viene data pubblica lettura a cura del Presidente della Commissione Elettorale.

9. Il Presidente della Commissione Elettorale dovrà provvedere all’invio del verbale citato con allegate eventuali schede nulle, alla Segreteria Nazionale, ai fini dell’acquisizione degli atti, entro le 36 ore successive

Art. 21 - Invalidità ed impugnazione delle operazioni di voto
Le operazioni effettuate non in conformità con il presente regolamento possono essere impugnate dai Soci, purché il loro dissenso sia stato verbalizzato dalla Commissione Elettorale, mediante ricorso davanti al Collegio dei Probiviri con le modalità previste dall’art. 27 dello Statuto vigente e dall’apposito regolamento. Il ricorso scritto dovrà pervenire entro 15 giorni dalla data delle operazioni di voto.

Art. 22 - Funzionamento e competenze del Consiglio Direttivo
Per il funzionamento e competenze del CD si fa riferimento a quanto stabilito dallo Statuto e alle disposizioni del presente regolamento nei vari titoli. Comunque spetta al CD:

· deliberare sull’ammissione dei Soci ordinari;

· nominare i Soci onorari;

· definire la quota associativa annua e le eventuali quote ridotte,

· nominare i delegati regionali;

· autorizzare la costituzione di Gruppi di Studio ed approvare il relativo programma;

· istituire Commissioni che affrontano argomenti specifici e definire il relativo programma;

· proporre eventuali modifiche del Regolamento all’Assemblea;

· proporre all’Assemblea le modifiche dello Statuto associativo;

· nominare il Comitato Scientifico del Congresso Nazionale e ratificare i componenti da lui proposti;

· nominare il Direttore responsabile, Direttore scientifico, Comitato scientifico e Comitato di redazione della rivista e del sito web;

· amministrare il patrimonio dell’Associazione;

· approvare di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

· prevedere sistemi di verifica del tipo e della qualità delle attività svolte dalla Associazione;

· istituire sedi regionali uffici e delegazioni;

· nominare due scrutatori, anche non membri del Consiglio Direttivo, che affiancano il Segretario in occasione di elezioni.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti:

· il Presidente;

· il Vice-Presidente;

· il Segretario;

· il Tesoriere.

Il consigliere che è assente ingiustificato per tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo è automaticamente dichiarato decaduto e il suo posto nel Consiglio Direttivo è preso dal socio immediatamente successivo nella graduatoria dei voti ottenuti nelle ultime elezioni, secondo quanto disposto dall’art. 20 dello Statuto. La giustificazione deve essere in forma scritta, indirizzata al Presidente e va messa a verbale.

Art. 23 – Segretario
Il Segretario collabora con il Presidente e il Tesoriere nell’espletamento di tutte le sue funzioni e, in particolare, cura:

· la convocazione delle riunioni dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo, la verbalizzazione delle riunioni e la tenuta dei relativi libri;

· la tenuta dell’elenco associati e la raccolta dati;

· la gestione della Segreteria dell’Associazione, disbrigando la corrispondenza;

· i rapporti con le Commissioni e gruppi di lavoro dell’Associazione.

In caso d’assenza o impedimento le funzioni del Segretario possono essere demandate dal Consiglio Direttivo ad altro membro dello stesso.

Art 24 - Tesoriere
Il Tesoriere collabora con il Presidente e il Segretario nell’espletamento di tutte le sue funzioni e, in particolare, cura:

· la raccolta delle entrate annuali;

· la gestione dei pagamenti dell’Associazione;

· la tenuta del libro inventari;

· la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo; i rapporti con le Commissioni e gruppi di lavoro dell’Associazione, sotto l’aspetto economico.

Art. 25 – Il Collegio dei Revisori
Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri eletti dalla Assemblea tra i soci ordinari ed fondatori, al cui interno viene eletto il Presidente del Collegio. I revisori durano in carica quattro anni, rinnovabili; in caso di dimissioni volontarie o richieste dall’Assemblea, il membro mancante viene sostituito dall'ultimo dei non eletti. Il Collegio dei Revisori provvede almeno una volta l'anno e su convocazione del proprio Presidente

· al riscontro della gestione finanziaria,

· ad accertare la regolare tenuta delle scritture contabili;

· effettua le verifiche di cassa e presenta dapprima al Consiglio Direttivo e poi all’Assemblea una propria relazione sui bilanci preventivi e consuntivi che sarà pubblicata sulla rivista SIRYO e/o sul sito web dell’associazione.

Revisori potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, preavvisando il Tesoriere 7 (sette) giorni prima. Il CD può nominare un professionista, iscritto nel registro dei Revisori dei Conti, che operi come consulente del Collegio dei Revisori. All’atto della nomina, il Consiglio Direttivo determina la durata della collaborazione ed il compenso.

Art 26 – Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dall’Assemblea dei Soci, tra i soci ordinari e fondatori, al cui interno viene eletto il Presidente del Collegio. Il Collegio dei Probiviri durano in carica quattro anni; in caso di dimissioni volontarie il membro mancante viene sostituito dall'ultimo dei non eletti. La carica di Proboviro è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa e non può essere rinnovata per più di due mandati consecutivi. Il Collegio dei Probiviri ha una funzione conciliativa con il compito di:

· tentare di dirimere le eventuali controversie tra i Soci o tra uno o più di essi e l’Associazione nel suo complesso; in quest’ultima eventualità le controversie dovranno essere discusse davanti all’Assemblea;

· dichiarare decaduto dalla qualità di Socio ai sensi del precedente art. 15, salvo i casi di decadenza automatica.

Il Collegio è tempestivamente convocato dal Presidente ogni volta che venga a conoscenza di eventi che richiedano l’intervento conciliativo. Il Collegio dei Probiviri stabilisce le norme per il proprio funzionamento ritenute di volta in volta più opportune e, dopo aver raccolto tutti gli elementi e sentito le parti eventualmente in contrasto, decide a maggioranza entro 90 (novanta) giorni dall’avvenuta conoscenza dei suddetti eventi. La parte che richiede l’arbitrato o il parere del Collegio, deve avanzare a questo ultimo una richiesta scritta, indicante esattamente l’oggetto della controversia, che deve essere inoltrata a mezzo lettera raccomandata indirizzata alla Segreteria Nazionale. Le richieste di opposizione a delibere del CD devono essere inoltrate entro 30 giorni dalla loro adozione. L’azione giudiziaria potrà essere esperita solo a seguito della motivata richiesta, anche infruttuosa, dell’intervento del Collegio dei Probiviri.

 

TITOLO V - ATTIVITA’ ASSOCIATIVE

Art. 27 – Formazione
Il CD deve individuare ed evidenziare i percorsi formativi più opportuni ai fini di realizzare gli scopi dell’Associazione secondo le leggi vigenti e nel rispetto delle norme della Commissione ECM. Il CD si avvarrà di collaborazioni esterne all’Associazione, ogni qualvolta lo riterrà opportuno per organizzare gli eventi formativi. Ogni anno viene organizzato il Convegno Nazionale, che oltre ad essere un momento d’incontro tra il Direttivo e i soci, necessario sia per informare l’Assemblea delle attività dell’Associazione, sia per definire i programmi futuri. Qualunque Socio SIRYO o, preferibilmente, un gruppo di Soci può proporre una sede Congressuale; tale proposta dovrà essere presentata al CD entro 3 (tre) mesi prima del Convegno Nazionale precedente. Il CD nomina un comitato scientifico (CS), un comitato di gestione (CdG) e un comitato organizzativo locale (COL). Il CS suggerisce e definisce:

a) temi e relatori per le letture

b) i moderatori della tavole rotonde, motivando la scelta e dando indicazioni di massima sui contenuti

c) contenuto e moderatori dei corsi interattivi, motivando la scelta e dando indicazioni di massima sui contenuti

d) le sessioni di comunicazioni e poster e ne individua i moderatori

e) il formato di presentazione degli abstract

f) modalità di selezione degli abstract

g) contenuti delle varie sessioni di abstract e poster

Il CdG coordina e garantisce nei confronti del Consiglio Direttivo la correttezza delle scelte scientifiche, inclusi gli eventi satellite, organizzative ed economiche del COL e del CS. Definisce, con almeno 9 (nove) mesi di preavviso sulla data del Convegno:

a) il formato del Convegno;

b) le date di riferimento: - data primo annuncio - data annuncio preliminare - data programma definitivo - data presentazione abstract - data limite iscrizioni ridotte

c) definisce il bilancio preventivo, controlla e vigila e riferisce, ad intervalli definiti, al Consiglio Direttivo, sugli aspetti economici del Convegno Nazionale.

Il CoL prepara l’organizzazione del Convegno in ossequio alle indicazioni ricevute dal CdG e dal CD:

a) analizza ed approva le soluzioni pratiche e tecniche suggerite dall’eventuale agenzia organizzatrice, dopo averne attentamente valutato le ricadute in termini di costi;

b) definisce di concerto con il CdG la sede e le modalità degli eventi sociali: - cerimonia di benvenuto, - assemblea dei Soci, - eventuale cena sociale, - altri eventuali eventi sociali dei quali si preoccupa di trovare i finanziamenti al di fuori del budget congressuale e che non interferiscano con i finanziamenti del Convegno;

c) controlla la corretta applicazione dei criteri di ospitalità;

d) collabora alla preparazione di tutte le informazioni organizzative utili per i partecipanti al Convegno,

e) definisce l’eventuale Programma per gli accompagnatori.

Il Presidente dell’Associazione SIRYO è il Presidente del Convegno:

· coordina tutta le attività del CdG,

· è il riferimento consultivo del CdG e del CS durante la fasi di preparazione,

· presenta al Consiglio Direttivo la documentazione economica e le variazioni per l’approvazione

Il Consiglio Direttivo può assumere decisioni in qualunque momento, nel rispetto dei ragionevoli tempi tecnici, riguardo a:

· premi e riconoscimenti

· definizione delle quote di iscrizione

· gradi di livello di ospitalità per i Relatori invitati, Moderatori e Personalità di rilievo

· formato e contenuto del programma scientifico

· iniziative satelliti Il costo complessivo del Congresso può, a consuntivo, avere un aumento massimo del 10%, per effetto di inflazione o variazione tariffaria, rispetto a quanto contenuto nel bilancio preventivo previa documentata richiesta del CdG avanzata al Consiglio Direttivo e sua approvazione.

Costi non previsti nel capitolato e dovuti a sopravvenute esigenze, e quindi determinanti incrementi del suddetto costo complessivo, devono essere approvati dal Consiglio Direttivo.

Art 28 – Informazione
Il CD predisporrà ogni mezzo ritenuto necessario, ai fini della divulgazione scientifica, formativa e metodologica. Il sito Web dell’Associazione SIRYIO www.ostetrichesiryo.it si propone come servizio informativo per gli iscritti all’Associazione e della popolazione in generale, con lo scopo prevalente di fornire un servizio informativo ai sull’attività associativa, sulla politica sanitaria, sull’organizzazione e sulle varie iniziative scientifico-culturali dell’associazione, nonché di informare il pubblico sulle attività da questa svolte o promosse. Il CD nomina il Responsabile della gestione del sito internet dell’Associazione con il compito di gestire e coordinare le attività, anche di diversa natura, che in qualche modo risultano collegate al sito Web. Il CD può rivedere l’incarico annualmente. Il Responsabile ha altresì il compito di rappresentare l’Associazione nei rapporti con le ditte informatiche scelte per la fornitura del servizio in argomento. Il sito Web www.ostetrichesiryo.it è di proprietà dell’ASSOCIAZIONE SIRYO. Il CD prevede sistemi di verifica del tipo e della qualità delle attività del Sito Web. L’eventuale vendita di spazi pubblicitari dovrà comunque avvenire nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1 del D.M. 31 maggio 2004 in tema di contributi da parte delle industrie farmaceutiche e dei dispositivi medici e in tema di finanziamenti che configurino conflitto di interesse con il S.S.N., anche se forniti da soggetti collegati. Il CD può deliberare di concedere spazio in memoria all’interno del sito Web ad Organizzazioni ed Enti pubblici o privati operanti nel campo sanitario, che ne abbiano fatto richiesta scritta, valutandone la congruità con le finalità istituzionali e gli obiettivi comunicativi dell’Associazione. La rivista scientifica deve promuovere la diffusione e quindi il confronto delle conoscenze tra pari che hanno un impatto sulla pratica, sulla formazione e sulla gestione dell’assistenza ostetrica. Il CD nomina: - Direttore Responsabile - Direttore Scientifico - Comitato Scientifico - Comitato Di Redazione Il CD rivede le nomine annualmente e attua le necessarie sostituzioni La collaborazione con la rivista è da ritenersi a titolo completamente gratuito.

Art. 29 – Ricerca
L’Associazione ha tra i suoi principali obiettivi l’attivita’ di ricerca. Il CD stabilirà di volta in volta i programmi, le collaborazioni e le responsabilità al fine del raggiungimento degli obiettivi preposti. TITOLO VI NORME D’AMMINISTRAZIONE e FINAZIARIE

Art. 30 – Principi generali della gestione
La gestione dell’Associazione SIRYO si conforma ai seguenti principi: - efficienza ed economicità; - trasparenza della gestione; - competenza e responsabilità dei singoli soggetti incaricati alla gestione. 1. L’Associazione SIRYO gestisce le informazioni in proprio possesso rispettando i criteri di trasparenza, efficienza ed efficacia di cui sopra e comunque nel rispetto dei principi previsti dalla legge sulla privacy di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e sue eventuali modifiche. 2. Gli atti di amministrazione risultano regolarmente documentati o comunque deve esserne data apposita informativa in modo tale che gli atti stessi, nonché la loro motivazione e la loro procedura di attuazione, siano conoscibili da tutti. 3. Gli atti di amministrazione sono contenuti in appositi libri e/o supporti informatici: a. libro verbali Assemblee Nazionali, nel quale saranno verbalizzate tutte le Assemblee Nazionali; b. libro verbali del CD, nel quale saranno verbalizzate tutte le delibere del C.D.; c. libro dei Soci, nel quale verranno trascritti, tutti i nominativi dei soci e i loro dati comunicati tramite iscrizione, le relative variazioni, l’indicazione per ciascuno di essi dei contributi versati all’atto dell’iscrizione; d. libro del Collegio dei Revisori, nel quale saranno verbalizzate tutte le riunioni del Collegio medesimo; e. libro del Collegio dei Probiviri, nel quale saranno verbalizzate tutte le riunioni del Collegio medesimo; dal libro degli Inventari, nel quale saranno trascritte in modo analitico inizialmente e poi annualmente, tutte le scritture ausiliarie (se ricorre l’obbligo o la necessità) nelle quali devono essere registrati gli elementi patrimoniali e reddituali, raggruppati per categorie omogenee, in modo da consentire di desumere chiaramente e distintamente i componenti positivi e negativi che concorrono alla determinazione del risultato di esercizio e del patrimonio.

ART. 31 - Esercizio finanziario
L’esercizio finanziario ha la durata di un anno solare che decorre dal 1° gennaio e termina al 31 dicembre di ogni anno. I documenti contabili principali sono il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo predisposti ed approvati secondo le modalità ed i termini indicati nello statuto.

Art. 32 – Bilancio preventivo
1. Il bilancio preventivo dell’Associazione rappresenta il programma della gestione economicofinanziaria del relativo esercizio e costituisce la base di riferimento dell’attività da svolgere nell’esercizio medesimo. 2. In particolare, il bilancio preventivo riporta, sotto forma di previsione finanziaria, gli obiettivi che si intendono perseguire nell’esercizio e fornisce un elenco delle attività previste nei diversi settori operativi dell’associazione con relativa indicazione delle risorse finanziarie necessarie per la loro realizzazione. 3. Il bilancio preventivo viene predisposto dal Tesoriere nel rispetto delle linee direttive dell’attività dell’associazione fornite dal Consiglio Direttivo. Il bilancio preventivo deve ispirarsi agli stessi criteri di redazione del bilancio consuntivo e cioè per competenza. Sulla base del principio di competenza le entrate e le uscite si imputano all’esercizio se nel corso di quest’ultimo si verificano i fatti a cui esse si riferiscono, anche se non incassate o pagate.

Art. 33 – Bilancio consuntivo

1. Il bilancio consuntivo si compone dello stato patrimoniale, del rendiconto economico della gestione e della relazione sulla gestione.

2. Lo stato patrimoniale e il rendiconto economico della gestione devono consentire l’individuazione della gestione caratteristica dell’associazione (le attività istituzionali e le attività connesse e/o accessorie a quelle istituzionali) e devono rappresentare altresì le gestioni finanziaria e straordinaria dell’associazione stessa.

3. La relazione sulla gestione deve indicare tutti gli elementi e tutte le informazioni, qualitative e quantitative, che si ritengano utili per una migliore comprensione dello stato patrimoniale e del rendiconto sulla gestione, oltre che una sintesi dell’attività svolta dall’Associazione nel corso dell’esercizio.

4. Per quanto attiene ai criteri di formazione, il bilancio consuntivo deve ispirarsi ad un principio misto di cassa e competenza, in relazione alla natura delle singole voci, al fine di rispettare al massimo il principio della prudenza secondo quanto già indicato a proposito del bilancio preventivo. Il bilancio consuntivo, così come l’intera gestione finanziaria dell’associazione, è inoltre governato da criteri di veridicità, universalità ed integrità. In base a tali criteri tutte le entrate e tutte le uscite devono confluire nel bilancio, essendo fatto assoluto divieto di gestire qualsiasi somma a qualsiasi titolo fuori bilancio, e devono inoltre essere iscritte nel loro importo integrale senza alcuna riduzione per effetto di correlative uscite ed entrate.

Art. 34 – Gestione corrente

1. Presidente, Segretario e Tesoriere possono essere autorizzati dal CD ad una disponibilità finanziaria nell'esercizio delle loro attribuzioni. Le operazioni finanziarie per somme eccedenti tale disponibilità dovranno essere autorizzate di volta in volta dal CD.

2. Nell’ambito del programma di attività stabilito ed approvato con il bilancio preventivo e nel rispetto di massima del programma stesso, per ciascun progetto avviato nel corso dell’esercizio colui, che ne viene individuato come responsabile deve predisporre uno specifico budget previsionale che evidenzi tutti i ricavi ed i costi, diretti ed indiretti, connessi alla realizzazione del progetto stesso. Tale budget deve comprendere anche una voce specifica per la copertura delle spese generali di amministrazione e segreteria. E’ compito del responsabile del singolo progetto monitorare durante la realizzazione dello stesso l’andamento dei suddetti costi e ricavi per verificare gli scostamenti dal budget preventivo e darne tempestivamente comunicazione all’amministrazione della SIRYO, nella persona del Presidente, ove essi appaiano di significativa rilevanza.

Art. 35 - Gratuità di prestazioni e di rimborsi
Tutte le cariche e funzioni previste dallo Statuto e dal presente Regolamento si intendono svolte a titolo gratuito con esclusione anche di gettoni di presenza per le riunioni collegiali. Il CD ha la facoltà di deliberare il rimborso totale o parziale delle sole spese documentarie sostenute dai singoli Soci in attività autorizzate dallo stesso CD, svolte in rappresentanza e/o per conto e/o nell'interesse dell’Associazione, ivi comprese le spese di partecipazione alle riunioni collegiali del Consiglio medesimo.

Art. 36 - Patrocinio
Gli organizzatori devono inviare alla Segreteria dell’Associazione un programma dettagliato comprendente, oltre alle date di svolgimento del Congresso, il programma del medesimo con gli argomenti dibattuti e i nomi dei relatori prescelti. Poiché ogni richiesta di Patrocinio verrà esaminata nel primo Consiglio Direttivo successivo alla sua presentazione, le domande in argomento dovranno essere inviate con un adeguato anticipo, e comunque almeno 3 mesi prima della data indicativamente fissata per lo svolgimento dell’iniziativa da patrocinare. SIRYO concederà il patrocinio ai seguenti eventi scientifici:

· Corsi di aggiornamento a carattere nazionale o internazionale;

· Congressi internazionali organizzati in Italia da ostetriche;

· Congressi o Convegni organizzati da Accademie Scientifiche, Enti Ospedalieri, Università, Fondazioni Scientifiche riconosciute dalla Stato, e associazioni che hanno mostrato particolare interesse nello sviluppo della disciplina ostetrica ;

· Altri eventi ritenuti particolarmente rilevanti.

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